Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
Art.
13 - Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti
i dati personali sono previamente informati oralmente
o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento
cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili
o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati,
del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 5 e del responsabile.
Quando il titolare ha designato più responsabili
è indicato almeno uno di essi, indicando il sito
della rete di comunicazione o le modalità attraverso
le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco
aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato
un responsabile per il riscontro all'interessato in
caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo
7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli
elementi previsti da specifiche disposizioni del presente
codice e può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza
può ostacolare in concreto l'espletamento, da
parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive
o di controllo svolte per finalità di difesa
o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento
o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento
modalità semplificate per l'informativa fornita
in particolare da servizi telefonici di assistenza e
informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie
di dati trattati, è data al medesimo interessato
all'atto della registrazione dei dati o, quando è
prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica
quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego
di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio
del Garante, impossibile.
Art.
5 - Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente codice disciplina il trattamento di
dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato
da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato
o in un luogo comunque soggetto alla sovranità
dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento
di dati personali effettuato da chiunque è stabilito
nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione
europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati
nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici,
salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito
nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione
del presente codice, il titolare del trattamento designa
un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello
Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul
trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone
fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto
all'applicazione del presente codice solo se i dati
sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni
in tema di responsabilità e di sicurezza dei
dati di cui agli articoli 15 e 31.
Art.
7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili
e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali
i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili
o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando
vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o
in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale.
Art.
10 - Riscontro all'interessato
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è
tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte
dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi
programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata
selezione dei dati che riguardano singoli interessati
identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i
tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito
di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli
incaricati e possono essere comunicati al richiedente
anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante
strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione
dei dati sia agevole, considerata anche la qualità
e la quantità delle informazioni. Se vi è
richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su
supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione
per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare
trattamento o a specifici dati personali o categorie
di dati personali, il riscontro all'interessato comprende
tutti i dati personali che riguardano l'interessato
comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è
rivolta ad un esercente una professione sanitaria o
ad un organismo sanitario si osserva la disposizione
di cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente
difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato
può avvenire anche attraverso l'esibizione o
la consegna in copia di atti e documenti contenenti
i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma
intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi
a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati
o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili
i dati personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata in
forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una
grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici
o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati,
i parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata
l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può
essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi
effettivamente sopportati per la ricerca effettuata
nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque
superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento
di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente
in relazione al caso in cui i dati sono trattati con
strumenti elettronici e la risposta è fornita
oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante
può prevedere che il contributo possa essere
chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale
supporto del quale è richiesta specificamente
la riproduzione, oppure quando, presso uno o più
titolari, si determina un notevole impiego di mezzi
in relazione alla complessità o all'entità
delle richieste ed è confermata l'esistenza di
dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto
anche mediante versamento postale o bancario, ovvero
mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile
all'atto della ricezione del riscontro e comunque non
oltre quindici giorni da tale riscontro.